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Tesi etd-06222016-180134


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
COSTA, ANTONINO
URN
etd-06222016-180134
Titolo
Il private enforcement in materia di aiuti di stato
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marinai, Simone
Parole chiave
  • corte di giustizia
  • diritto dell'unione
  • art.108 tfue
  • private enforcement
  • clausola di salvaguardia
  • aiuti di stato
  • il sistema europeo di controllo sugli aiuti di sta
Data inizio appello
18/07/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro si prefigge di analizzare, tanto da un punto di vista normativo quanto dottrinale e giurisprudenziale, la complessa disciplina del private enforcement sugli aiuti di Stato.
Nella fattispecie, nel primo capitolo, nel procedere alla disamina della disciplina normativa prevista per gli aiuti di Stato nella politica europea della concorrenza, si porrà in risalto la problematica concernente la loro definizione, giacché l’art. 107 TFUE, sebbene li regolamenti, non provvede ad un loro delimitazione.
Sul punto, si rileverà come un aiuto di Stato possa configurarsi come tale purché assegni un vantaggio economico ad una determinata impresa, traducibile nell’impiego di un regime economico maggiormente favorevole rispetto a quelli ordinari attraverso la riduzione della base imponibile o dell’aliquota oppure il differimento dell’imposta.
Si continuerà, allora, con l’esame delle ipotesi derogatorie al principio di incompatibilità degli aiuti di cui all’art. 107 TFUE.
Nel dettaglio, si distingueranno le deroghe de jure dalle deroghe discrezionali sulla base di quanto stabilito dall’art. 107, par. 2, lett. a) – c) e 107, par. 3, lett. a) – e), TFUE.
Pertanto, nel secondo capitolo si valuterà il private enforcement nelle Comunicazioni della Commissione europea.
Si esaminerà, poi, il ruolo del giudice nazionale nel recupero degli aiuti illegali, consistente nell’operare al fine della conservazione di una concorrenza non falsata.
Quindi, si focalizzerà l’attenzione sull’art. 14, par. 3, Regolamento Ce n. 659/99, ai sensi del quale: “Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario”.
Dunque, si proseguirà con l’indagare le modalità di cooperazione tra giudici nazionali e Commissione europea in materia di private enforcement sugli aiuti di Stato.
In limine, nel terzo capitolo l’attenzione sarà rivolta al private enforcement ed alle correlative azioni esperibili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
Dalla lettura delle pagine che precedono si arguisce che la Corte di giustizia dell’Unione europea negli anni è intervenuta in molteplici occasioni in materia di aiuti di Stato al fine di regolamentare al meglio tale ambito.
Tra i più recenti provvedimenti giurisdizionali in subiecta materia occorre rammentare il decisum della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 marzo 2016, n. 431/14, causa Repubblica ellenica contro Commissione Europea, nel quale è stato affermato il principio per cui la Commissione è condizionata alle discipline da essa emanate, nei limiti in cui non si discostino dalle disposizioni normative del Trattato FUE, tra cui si ravvisa, nella specie, l'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, e la loro applicazione non violi i principi giuridici generali, come la parità di trattamento, in particolare nell’eventualità in cui circostanze eccezionali, che si diversificano da quelle oggetto delle suddette discipline, connotino uno specifico settore dell'economia di uno Stato membro.
Pertanto, da un lato, la Commissione non può contravvenire al dettato di cui all’art. 107, par. 3, TFUE, impiegando discipline viziate da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione, né astenersi, attraverso l'adozione di tali discipline, all'esercizio del potere discrezionale che tale norma le conferisce.
In merito, quando essa adotta tali discipline, queste devono essere soggette ad un accertamento costante in modo da constatare ogni progresso maggiore non coperto da tali atti.
Da altro punto di vista, l’impiego di tali discipline non esonera la Commissione dal suo obbligo di vagliare le particolari circostanze eccezionali che un Paese membro invoca affinché sia disposta la diretta applicazione dell'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE e di spiegare nel caso il suo rifiuto di accogliere una richiesta del genere.
Ebbene, giacché la materia degli aiuti di Stato è costantemente oggetto di interventi giurisprudenziali da parte della Corte di giustizia, è facilmente presumibile che essa subirà con il trascorrere degli anni evoluzioni che inevitabilmente desteranno particolare interesse in ragione degli effetti, positivi o negativi che siano, che ricadranno sulle parti interessate e che deriveranno dal modus pensandi adottato in una data epoca storica.


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