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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-06202019-015527


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PERNICIARO, VITALBA
URN
etd-06202019-015527
Titolo
Funzione e criteri di quantificazione dell'assegno di divorzio nel nuovo orientamento delle Sezioni Unite del 2018
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Favilli, Chiara
Parole chiave
  • matrimonio
  • divorzio
  • assegno di divorzio
Data inizio appello
12/07/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
12/07/2089
Riassunto
Il presente elaborato si propone di analizzare l’evoluzione della disciplina dell’assegno di divorzio dalla nascita fino ai giorni nostri.
Siamo partiti dall’esame del testo originario dell’art 5 comma 4 L.898/70, per giungere all’orientamento attuale, introdotto a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza 18287/2018.
Vedremo dunque le differenti interpretazioni che si sono succedute nel tempo, le quali hanno dato vita a non pochi contrasti giurisprudenziali e dottrinali.
Un primo essenziale approdo interpretativo è stato raggiunto dalle Sezioni Unite con la sentenza 1194 del 1974 con la quale si è chiarito che l’assegno ha funzione assistenziale in senso lato, risarcitoria e compensativa.
Tale orientamento, tra interpretazioni favorevoli e non, è stato seguito fino alla novella legislativa del 1987 che ha sancito la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno.
La nuova formulazione dell’art 5 comma 6 l.div. ha dato vita a due differenti teorie in merito a cosa dovesse intendersi per “mezzi adeguati”.
La prima tesi avallata dalla Cassazione ritiene i mezzi adeguati nel caso in cui consentano al coniuge di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La seconda interpretazione, al contrario, afferma che il parametro per la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi sia da individuare in quanto occorre per condurre una vita dignitosa.
Finalmente l’intervento delle sezioni Unite del 1990 (Cass.Sez.Unite n.11490/1990) ha posto fine al conflitto giurisprudenziale interno, pervenendo ad un indirizzo interpretativo durato per ben ventisette anni.
I pilastri su cui poggia tale orientamento sono essenzialmente tre: la natura esclusivamente dell’assegno; la distinzione tra la fase attributiva e determinativa dell’assegno; la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi fondata sul parametro del tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio.
Tale orientamento, seguito per ben ventisette anni, è stato abbandonato solo nel 2017, allorché la giurisprudenza ha ritenuto il parametro del tenore di vita non più attuale.
Il criterio alternativo è stato individuato nell’autosufficienza o indipendenza economica.
Ne consegue che qualora sia accertato che il coniuge sia effettivamente indipendente economicamente, o comunque sia in grado di esserlo, non dovrà essergli riconosciuto il relativo diritto all’assegno.
Tale orientamento è rimasto in vita solamente un anno in quanto ben presto si è ritenuto che fosse poco confacente alla pluralità di modelli familiari presenti nel nostro ordinamento.
Dunque, alla luce dei due differenti orientamenti, il tema è stato deferito alle Sezioni Unite, al fine di risolvere il conflitto esegetico e ristabilire l’uniforme applicazione del diritto in un tema cosi attuale e soprattutto di preminente interesse sociale.
La Corte di Cassazione, attraverso un’analisi in chiave critica dei vari passaggi giurisprudenziali, ha evidenziato i punti di forza e di debolezza di entrambi gli indirizzi, pervenendo ad un punto di equilibrio tra le due linee di pensiero.
In sintesi, se da un lato il riferimento al parametro del tenore di vita esalta il vissuto matrimoniale, al contempo può determinare il rischio di ingiustificati arricchimenti in capo all’ex coniuge richiedente che già benefici di una posizione economica di agiatezza, sminuendo, in tal modo, il principio di autoresponsabilità.
Da un altro punto di vista, assumere il criterio dell’autosufficienza quale parametro cui rapportare l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi, significa minimizzare l’apporto dato dal consorte alla vita matrimoniale, dimenticando che talvolta tale contributo può rappresentare l’esito di una scelta presa di comune accordo tra i coniugi.
Dunque, date le premesse, la Cassazione ha abbandonato l’orientamento che attribuiva all’assegno funzione esclusivamente assistenziale e ha riconosciuto, insieme a quest’ultima, l’importanza di quella compensativa e perequativa.
La sentenza fonda il proprio percorso argomentativo sul presupposto che l’art 5 comma 6 l.div. sia una norma autosufficiente, nel senso che fornisce all’interprete tutti i parametri necessari per la sua concreta applicazione.
Pertanto il parametro per la valutazione dei mezzi adeguati va individuato attraverso una lettura congiunta di tutti gli indicatori presenti nell’incipit della norma, abbandonando la natura bifasica del giudizio.
In particolare si valorizza il criterio del contributo fornito dal coniuge al patrimonio familiare e il parametro della durata del matrimonio.
In sostanza, secondo il nuovo orientamento l’assegno ha la funzione di riequilibrare le disparità economiche conseguenti al matrimonio e di compensare i sacrifici compiute da un coniuge in favore della famiglia e dell’altro.
Ne consegue che il giudice nella determinazione della misura dell’assegno, non deve tener conto soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica, tale da rendere il beneficiario autosufficiente ma deve garantire un livello di vita adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare.
L’orientamento cosi delineato si pone perfettamente in linea con il diritto europeo di riferimento, permettendo, peraltro, la valorizzazione di ogni singolo contesto familiare.
La sentenza, tuttavia, ha lasciato degli interrogativi.
È vero che sono stati compiuti notevoli passi avanti ma non si può trascurare che stiamo parlando di un istituto concepito quasi mezzo secolo fa e che come tale reca con sé la sua originaria vocazione di garantire una forma di ultrattività del matrimonio.
Ci si chiede dunque se non sia opportuno un intervento legislativo volto ad adeguare la disciplina dell’assegno al mutato contesto sociale
Nel frattempo sono state avanzate ipotetiche soluzione atte a recidere il legame matrimoniale in maniera definitiva.
Una prima soluzione potrebbe essere quella dell’introduzione di un assegno temporaneo, ovverosia limitato al tempo necessario a fronteggiare la situazione di bisogno della parte debole.
Una seconda modalità potrebbe essere quella di definire l’assetto economico delle parti direttamente in sede di scioglimento del matrimonio, mediante la capitalizzazione della somma in un’unica soluzione. In questo modo le parti regolerebbero i loro rapporti patrimoniali nel momento in cui il matrimonio si estingue, evitando di prolungare all’infinito i vincoli derivanti dallo stesso.
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