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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-06182014-104944


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
DONATI, VIOLA
URN
etd-06182014-104944
Titolo
Alle origini della mediazione
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Zumpano, Maria Angela
Parole chiave
  • conciliazione
  • mediazione
  • ADR
Data inizio appello
07/07/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’esigenza di alleggerire il carico dei tribunali mediante forme di soluzione diverse e alternative al processo giurisdizionale trae le sue origini da esperienze culturali remote: l’arte della composizione del conflitto rappresenta un'attività di cui l’uomo si è fin da subito dovuto occupare, per lo meno dal momento in cui ha cominciato a vivere all’interno di una comunità, proprio perché si tratta di un’attività che sfiora tutti gli aspetti della vita sociale.
La mediazione ha origini antichissime, infatti la necessità di sviluppare nei secoli procedure alle quali ricorrere per garantire un'ordinata convivenza e armonia sociale risale già all'antica Roma del V secolo A.C.: la prima delle XII Tavole (il più antico diritto scritto dell’antichità romana), richiama il tentativo di compromesso da esperirsi davanti al pretore con cui le parti in lite trovano un accordo sull’oggetto del contendere, nel qual caso il giudice è tenuto a consacrarlo con l’emanazione della sentenza mentre in caso di mancato raggiungimento di un accordo allora si sarebbero adite le vie giudiziali instaurando il processo.
Le origini della mediazione trovano fondamento in tempi antichi anche in Paesi dell’estremo oriente ed in particolare in Cina dove la mediazione fu lo strumento principale nella risoluzione delle dispute: Confucio sosteneva che il modo migliore per dirimere una disputa fosse la persuasione morale e il raggiungimento di un accordo, piuttosto che la coercizione del Sovrano. L’idea stessa di “compromesso” è profondamente radicata nella cultura cinese, infatti non tener in alcun conto gli interessi dell’altra parte è considerato particolarmente deplorevole sul piano etico-giuridico ed il pensiero confuciano è promotore della mediazione, tanto che l’istituto continua tuttora ad essere praticato nella Repubblica Popolare Cinese.
In tempi più recenti, dopo l’unificazione del Regno d’Italia e la conseguente stesura del codice di procedura civile del 1865, il legislatore ha dedicato ampio spazio alla composizione bonaria delle controversie, disciplinando la conciliazione nel titolo preliminare all'art.1, dando vita così alla figura professionale del giudice conciliatore: caratteristiche essenziali del procedimento consistevano nella compresenza della funzione conciliativa con quella giurisdizionale nel giudice conciliatore, la municipalità del giudice stesso e infine la completa assenza di formalità (il rito si svolgeva verbalmente) per consentire a tutti un facile accesso alla procedura. Se invece apriamo il Codice di procedura vigente, per trovare un accenno alla conciliazione bisogna aspettare l'art. 320, e questa sfiducia a cui è andata in contro la figura del giudice conciliatore è arrivata fino ai nostri giorni.
Negli USA la mediazione fu introdotta come sistema volontario (nelle controversie sindacali tra le compagnie ferroviarie e i loro dipendenti) nel 1887, con la legge sul commercio tra gli Stati (Intestate Commerce Act), e a partire dalla fine degli anni ’60 trovò un applicazione sempre maggiore. Ma la svolta fondamentale si ebbe nel 1998, in occasione della modifica del Titolo 28° della Carta dei Diritti e nell'Alternative Dispute Resolution Act, che consacrarono il successo della cultura alternativa della gestione del conflitto nella società americana. Oggi il ricorso agli A.D.R. ha portato ad una riduzione del contenzioso giudiziario di quasi il 90%.
Visto l’esito positivo avutosi oltreoceano, nell’aprile del 2002 la Commissione Europea ha presentato un Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale per promuovere l’utilizzo della mediazione, ed in seguito alla Direttiva n. 2008/52/CE il governo italiano ha emanato il D.lgs. 28/2010 al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale, solo che appena due anni dopo, il 6 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del decreto per eccesso di delega legislativa, così che il governo Letta ha cercato di disciplinare nuovamente l'istituto con la Legge n.98/2013, sebbene stavolta la mediazione sia stata prevista come temporanea perché contemplata come obbligatoria per i soli quattro anni successivi alla sua entrata in vigore, a metà dei quali il ministero di giustizia avvierà un monitoraggio per valutare se la sperimentazione della procedura di mediazione ha funzionato. Speriamo che intanto la “cultura della mediazione” cominci a diffondersi anche in Italia.
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