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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-06182013-141158


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ARANGIO, IGNAZIO
URN
etd-06182013-141158
Titolo
Colpa del datore di lavoro e principio di affidamento
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Martini, Adriano
Parole chiave
  • principio di affidamento
Data inizio appello
08/07/2013
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
08/07/2053
Riassunto
Nella prospettiva di questa ricerca si tenterà di cogliere e apprezzare il rapporto intercorrente tra le molteplici condizioni di rischio sul luogo di lavoro e la loro connessione con il necessario interagire, nell’impresa, di una pluralità di soggetti, tutti parimenti destinatari di precetti cautelari, per cui la sorte di ciascuno dipende dal corretto agire di tutti: nello specifico, pertanto, vi è da interrogarsi sulla posizione di garanzia ricoperta dal datore di lavoro, quale soggetto apicale delle gerarchie aziendali, su quella ricoperta dai collaboratori di cui egli si circondi (su tutti, dirigenti, preposti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e, infine, su come operi quell’istituto che prende il nome di “principio di affidamento”, quale meccanismo regolatore dei rapporti fra tutti i soggetti che prendono parte alla realtà aziendale. Il rispetto delle regole (principalmente di natura cautelare), e l’affidamento nella circostanza che anche gli altri consociati facciano lo stesso, infatti, non ha come unico scopo quello di esentarsi da responsabilità personali, ma serve come mezzo di raggiungimento di un’armoniosa coesione delle opere prestate da coloro che si trovino ad esplicare le loro attività in un ambiente comune, nella volontà collettiva di evitare l’accadimento di eventi dannosi.
Dal punto di vista del rimprovero penalistico, quanto sopra si traduce in un’ indagine sulla rilevanza che possa assumere tale bisogno di reciproco affidamento, vuoi nel determinare un comportamento doveroso di chi è chiamato, per legge, a gestirne la organizzazione, vuoi nell’escludere o limitare la responsabilità di chi abbia determinato le proprie condotte concrete confidando sulla altrui diligente adesione ai propri doveri.
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