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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-06152015-175853


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
PAROLI, SARA
URN
etd-06152015-175853
Titolo
Finanziamenti infragruppo e crisi d'impresa
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Abu Awwad, Amal
Parole chiave
  • finanziamenti infragruppo
  • finanziamenti prededucibili
  • art.182-quater comma 3 l. fall.
Data inizio appello
06/07/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’argomento affrontato nel presente lavoro, relativo ai finanziamenti infragruppo “in esecuzione”, “in funzione” e “in occasione” di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-quater e 182-quinquies l. fall.), riveste una indubbia centralità e rilevanza nella dottrina economico - aziendale e in quella giuridica.

Nel primo capitolo viene trattata la questione, da tempo discussa nei principali Paesi dell’Unione Europea (Italia compresa), riguardante la possibilità di enucleare dal “diritto societario generale” un “diritto societario della crisi” come “sistema tendenzialmente autonomo”. Tale interrogativo viene affrontato alla luce del dato normativo cioè individuando le disposizioni dalle quali sembra emergere l’autonomia del “diritto societario della crisi”. Un frammento del corpus normativo dedicato alla disciplina della crisi dell'impresa collettiva societaria è rappresentato dal terzo comma dell'art. 182-quater l. fall.
Dopo aver sottolineato l’importanza della nuova finanza apportata ad un’impresa in stato di crisi da parte dei soci, della capogruppo e delle società c.d. “sorelle” e aver analizzato gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., viene approfondita la problematica concernente il rapporto (esistenza di un contrasto oppure di un filo conduttore) tra il terzo comma dell’art. 182-quater l. fall. e il “diritto societario generale”.

Nel secondo capitolo viene esaminato lo specifico principio generale di “diritto societario della crisi” per i finanziamenti infragruppo: la “prededucibilità attenuata”. Il terzo comma dell’art. 182-quater l. fall. circoscrive la prededuzione ai finanziamenti infragruppo sorti nell’ambito di un concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. l. fall e di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui ad art. 182-bis l. fall. e ne limita la portata, sul piano quantitativo, all’80 per cento dell’ammontare del credito; subordina l’attribuzione del beneficio della prededuzione al riscontro di un duplice coessenziale presupposto (sia soggettivo sia oggettivo).

Infine nel terzo capitolo viene presa in esame la lacuna esistente in merito ai finanziamenti soci ed infragruppo “interinali”: l’art. 182-quinquies l. fall. non richiede per il finanziatore alcun requisito soggettivo e non richiama, a differenza del terzo comma dell’art. 182-quater l. fall., gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Di qui l’alternativa tra qualificare i crediti derivanti dai finanziamenti soci ed infragruppo: a) totalmente prededucibili; b) postergati ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.; c) prededucibili all’80 per cento (in applicazione analogica del terzo comma dell’art. 182-quater l. fall.).
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