Tesi etd-06112012-133155 |
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Tipo di tesi
Tesi di dottorato di ricerca
Autore
FOGLIA, MORIS
URN
etd-06112012-133155
Titolo
L'autonomia finanziaria degli Enti territoriali alla luce del nuovo quadro costituzionale (e delle misure di sua più immediata attuazione)
Settore scientifico disciplinare
IUS/08
Corso di studi
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E DIRITTI FONDAMENTALI
Relatori
tutor Prof.ssa Malfatti, Elena
Parole chiave
- Nessuna parola chiave trovata
Data inizio appello
13/06/2012
Consultabilità
Completa
Riassunto
Al tempo in cui il presente lavoro ha preso il suo avvio, il federalismo fiscale era all’auge di ogni discussione politica ed attività normativa. Ad un solo anno di distanza, con il cambio di Governo, lo smarcamento da esso della forza che più di tutte se ne è fatta promotrice, e con il sopraggiungere degli effetti più aspri della crisi globale tutto sembra cambiato: un silenzio irreale sembra su esso calato, e la circostanza che ad entrare in regressione sia andato nondimeno lo stesso fenomeno in parola, è molto più di una vaga impressione.
Cionondimeno, l’insistenza con cui, nel periodo precedente, tale espressione sia stata invocata ha fatto sì che la medesima si imponesse nel dizionario e nel linguaggio comune, andando di fatto gradualmente formando una sorta di patrimonio condiviso, in forza del quale, alla sola evocazione della stessa, era davvero improba l’impresa di individuare chi non avesse alcuna idea di cosa si potesse trattare.
Sta di fatto, però, che proprio dietro l’apparente facilità definitoria possano preliminarmente ravvisarsi le insidie maggiori, consistenti nel dare per assodata la comprensione di ciò che scontato non è. Di qui la necessità di sottoporne a verifica la relativa portata semantica, così cogliendone le plurime, difformi e talvolta insospettabili accezioni da essa assumibili.
In quest’ottica, un’indagine comparatistica, oltre a chiarirne concretamente alcune tra le varie possibili declinazioni, consentirà di fornire utili indicazioni circa il tenore dei rapporti finanziari intercorrenti tra i vari livelli di governo, così gettando le premesse per successivi raffronti con la nostra realtà ordinamentale, con le problematiche ad essa connesse ed i potenziali strumenti risolutivi, nonché in ordine alla conferma o confutazione, quanto meno parziale, delle pur legittime aspettative attorno ad essa orbitanti.
Aspettative che, almeno dal punto di vista delle nostre Amministrazioni locali, hanno visto fortune alterne, tanto sotto l’egida del previgente Statuto Albertino, quanto sotto quella della successiva Costituzione Repubblicana ove, invero, la prioritaria permanenza presso in legislatore ordinario, ed in specie statale, dell’opera di necessario contemperamento di quelle perenni tensioni tra istanze unitarie ed autonomistiche, si è molto spesso risolta in una recessione, se non in un’evidente compromissione, di quest’ultime.
Cosa sia cambiato dopo le revisioni costituzionali a cavallo dei due millenni è l’ulteriore grande campo d’indagine di questa ricerca, nella quale verranno dunque poste prioritariamente in evidenza le maggiori innovazioni evincibili dal novellato Titolo V ed, in particolar modo dal suo art. 119, principale punto di svolta per la riscrittura delle relazioni finanziarie tra il centro e le Amministrazioni decentrate.
Palese è oggi, rispetto al passato, il generale maggiore affrancamento di cui esse godono nei confronti dello Stato, ma non altrettanto pacifica e definitiva è l’individuazione della soglia ultima, oltre la quale le medesime non possano far valere le rispettive prerogative: autosufficienza finanziaria, capacità impositiva, trasparenza, responsabilità, efficacia, efficienza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, vincoli solidaristici sono solo alcuni dei profili affetti da maggiore criticità su cui ha progressivamente tentato di far luce la giurisprudenza costituzionale, nonché con notevole ritardo, l’essenziale atto normativo destinato ad offrire una effettiva implementazione a quanto evincibile dalla suprema Fonte, vale a dire la legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
Ma pur a fronte di tale passo, quel che abbastanza agevolmente traspare è che non tutti i nodi siano stati radicalmente sciolti, che non tutte le zone d’ombra sembrino ancora essersi definitivamente diradate, di esse potendo infatti avere contezza da un punto di vista sia discendente, sia ascendente, ossia con riguardo tanto al grado di consonanza rispetto ad essa dei successivi decreti adottati dall’Esecutivo, quanto con riguardo al complessivo livello di coerenza della stessa legge delega nei confronti dell’art. 119 della Carta fondamentale, di cui, a sua volta, reca attuazione.
Cionondimeno, l’insistenza con cui, nel periodo precedente, tale espressione sia stata invocata ha fatto sì che la medesima si imponesse nel dizionario e nel linguaggio comune, andando di fatto gradualmente formando una sorta di patrimonio condiviso, in forza del quale, alla sola evocazione della stessa, era davvero improba l’impresa di individuare chi non avesse alcuna idea di cosa si potesse trattare.
Sta di fatto, però, che proprio dietro l’apparente facilità definitoria possano preliminarmente ravvisarsi le insidie maggiori, consistenti nel dare per assodata la comprensione di ciò che scontato non è. Di qui la necessità di sottoporne a verifica la relativa portata semantica, così cogliendone le plurime, difformi e talvolta insospettabili accezioni da essa assumibili.
In quest’ottica, un’indagine comparatistica, oltre a chiarirne concretamente alcune tra le varie possibili declinazioni, consentirà di fornire utili indicazioni circa il tenore dei rapporti finanziari intercorrenti tra i vari livelli di governo, così gettando le premesse per successivi raffronti con la nostra realtà ordinamentale, con le problematiche ad essa connesse ed i potenziali strumenti risolutivi, nonché in ordine alla conferma o confutazione, quanto meno parziale, delle pur legittime aspettative attorno ad essa orbitanti.
Aspettative che, almeno dal punto di vista delle nostre Amministrazioni locali, hanno visto fortune alterne, tanto sotto l’egida del previgente Statuto Albertino, quanto sotto quella della successiva Costituzione Repubblicana ove, invero, la prioritaria permanenza presso in legislatore ordinario, ed in specie statale, dell’opera di necessario contemperamento di quelle perenni tensioni tra istanze unitarie ed autonomistiche, si è molto spesso risolta in una recessione, se non in un’evidente compromissione, di quest’ultime.
Cosa sia cambiato dopo le revisioni costituzionali a cavallo dei due millenni è l’ulteriore grande campo d’indagine di questa ricerca, nella quale verranno dunque poste prioritariamente in evidenza le maggiori innovazioni evincibili dal novellato Titolo V ed, in particolar modo dal suo art. 119, principale punto di svolta per la riscrittura delle relazioni finanziarie tra il centro e le Amministrazioni decentrate.
Palese è oggi, rispetto al passato, il generale maggiore affrancamento di cui esse godono nei confronti dello Stato, ma non altrettanto pacifica e definitiva è l’individuazione della soglia ultima, oltre la quale le medesime non possano far valere le rispettive prerogative: autosufficienza finanziaria, capacità impositiva, trasparenza, responsabilità, efficacia, efficienza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, vincoli solidaristici sono solo alcuni dei profili affetti da maggiore criticità su cui ha progressivamente tentato di far luce la giurisprudenza costituzionale, nonché con notevole ritardo, l’essenziale atto normativo destinato ad offrire una effettiva implementazione a quanto evincibile dalla suprema Fonte, vale a dire la legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
Ma pur a fronte di tale passo, quel che abbastanza agevolmente traspare è che non tutti i nodi siano stati radicalmente sciolti, che non tutte le zone d’ombra sembrino ancora essersi definitivamente diradate, di esse potendo infatti avere contezza da un punto di vista sia discendente, sia ascendente, ossia con riguardo tanto al grado di consonanza rispetto ad essa dei successivi decreti adottati dall’Esecutivo, quanto con riguardo al complessivo livello di coerenza della stessa legge delega nei confronti dell’art. 119 della Carta fondamentale, di cui, a sua volta, reca attuazione.
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