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Tesi etd-05302016-171836


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GUCCINELLI, MARCO
URN
etd-05302016-171836
Titolo
Gli accertamenti tributari nei confronti delle societa estinte
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bellé, Brunella
Parole chiave
  • Società estinta
Data inizio appello
20/06/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
Con la presente opera si esamineranno le posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito agli accertamenti eseguiti nei confronti delle società cancellate dal registro delle imprese alla luce del novellato art. 2495 c.c. introdotto dal D.lgs n. 6 del 17/01/2003 (cd riforma del diritto societario) nonché, della recenti modifiche apportate in ambito tributario dall’art. 28 del decreto legislativo n. 175/14 (c.d decreto semplificazioni) .
Com’è noto il legislatore con l’inciso posto al secondo comma dell’art. 2495 c.c “fermo restando l’estinzione della società” ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione delle società dal Registro delle Imprese, la quale dal quel momento in poi cessa di esistere come soggetto giuridico a prescindere dall’esistenza o meno di rapporti giuridici pendenti. Ebbene, detta innovazione civilistica ha prodotto effetti potenzialmente dirompenti sulle indagini e sugli accertamenti tributari effettuati nei confronti delle società cancellate, così come sulle possibilità di difesa di tali soggetti.
Si prenderanno, quindi, in esame le risposte fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alle problematiche sorte a seguito della nuova formulazione dell’art. 2495 c.c. che possono essere sintetizzate come segue :
1) “ può l’ avviso di accertamento avere come destinatario un soggetto estinto?”
2) “ i soci sono successori della società estinta ?”
3) “ è valida la notifica dell’avviso di accertamento all'ex liquidatore di una società estinta?
4) “l’ex liquidatore è legittimato ad opporsi all’avviso? e/o chi è il soggetto legittimato a proporre opposizione avverso gli avvisi di accertamento intestati alla società estinta ?”.
Si evidenzierà come alle predette domande la giurisprudenza di merito, ma anche quella di legittimità, ha inizialmente fornito risposte differenziate e parziali, quantomeno fino a quando non è intervenuto il Supremo collegio a Sezioni Unite con le note Sentenze emesse nel febbraio del 2010 nn. 4060, 4061, 4062, i cui principi sono stati ulteriormente ribaditi sempre dalle Sezione Unite nell’anno 2013 con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072, che hanno messo un punto fermo alle questioni sopra enunciate.
Ebbene, a seguito dell’innovazione civilistica dell’art. 2495 c.c. e dell’interpretazione ormai consolidata della norma fornita dalla Suprema Corte, si è aperta per il Fisco, vedremo in che termini, “una frattura” dalla possibilità di recuperare, attraverso la disposizione speciale dell'articolo 36 del Dpr 602/73, il mancato pagamento delle imposte dei soggetti Ires agendo personalmente nei confronti degli (ex) liquidatori, (ex) amministratori ed ( ex) soci tutte le volte in cui l’accertamento coinvolge una società già estinta.
Si avrà cura di sottolineare come il legislatore, proprio al fine di colmare la “frattura” che si era aperta tra la norma generale 2495 c.c. e quella speciale art. 36 cit, - di cui verranno esaminati i presupposti ed il diverso ambito applicativo rispetto alla disposizione generale-, abbia ritenuto opportuno intervenire con la recente riforma introdotta dall’art. 28 comma 4, 5, 7, D.lgs n. 175, entrata in vigore il 13/12/2014.
Riforma, che, come ci cercherà di illustrare, oltre a non risolvere tutte le problematiche connesse a tale questione, alimenterà certamente un vasto contenzioso per gli aspetti di criticità della disposizione appena entrata in vigore: primo tra tutti la carenza e/o l’eccesso della legge delega che potrebbe portare ad una dichiarazione di incostituzionalità della norma medesima.
Non solo, ad aumentare il contenzioso contribuirà, certamente, l’interpretazione fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate la quale, al fine di salvare gli accertamenti effettuati nei confronti delle società estinte, con le circolari n. 31/E del 30 dicembre 2014 e n. 6 E del 2015 si è affrettata a precisare che la disposizione, avendo natura procedimentale, è retroattiva. Per l’Amministrazione Finanziaria, infatti, la nuova disposizione si applica anche alle attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese e/o si sono cancellate prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, così come risulta applicabile anche ai contenziosi pendenti, ossia non ancora passati in giudicato, il tutto, come si vedrà, in palese contrasto con le prime decisioni sia di merito che di legittimità della Suprema Corte.
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