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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-05262015-114059


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
VANNUCCI, ILARIA
URN
etd-05262015-114059
Titolo
L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro tra adempimento e danno.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Albi, Pasqualino
Parole chiave
  • risarcimento
  • danno
  • responsabilità
  • lavoro
  • datore
  • sicurezza
  • biologico
  • obbligo
Data inizio appello
19/06/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Tale elaborato ha lo scopo di illustrare l’attuale sistema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni e le malattie professionali. La norma cardine è rappresentata dall’art. 2087 del codice civile, a cui si collegano una serie di leggi che hanno lo scopo di precisare l'obbligo di sicurezza esposto in tale norma codicistica, come il decreto legislativo n. 81 del 2008, che riguarda tutte le misure di sicurezza che il datore (o un suo sottoposto) devono necessariamente adottare per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La norma che poi regola nello specifico la responsabilità del datore è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965; il regime che viene in esso esplicato è quello di un esonero "parziale" della responsabilità. Nel nostro ordinamento infatti vige l’obbligo di assicurare i dipendenti presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); sarà quest’ultimo a risarcire il lavoratore in caso di infortunio o malattia. Questo meccanismo subisce tuttavia un'eccezione (da qui la nozione di esonero solo parziale); qualora il danno subito dal lavoratore sia stato causato da un comportamento penalmente rilevante del datore l'Istituto assicuratore avrà il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo per recuperare le prestazioni già erogate al dipendente. A partire dal decreto legislativo n. 38 del 2000 tra le prestazioni erogate dall'INAIL a titolo di risarcimento rientra anche il danno biologico, che fino a quel momento veniva invece richiesto al datore come parte del danno differenziale, cioè quel danno consistente nella differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile e le prestazioni previdenziali già erogate. Il concetto di danno biologico ha un'origine e uno sviluppo esclusivamente giurisprudenziali che, dall’area del danno non patrimoniale e dell’art. 2059 del codice civile, lo hanno traslato nell’ambito del danno patrimoniale, grazie al combinato disposto degli artt. 2043 del codice civile e 32 della Costituzione.
Il quadro in cui oggi andiamo a inserire la responsabilità datoriale è quello di una proliferazione di norme che attengono alla sicurezza sul lavoro e che mirano soprattutto a prevenire i rischi prevedendo misure severe (e sanzionate anche penalmente) nei confronti del datore e di chiunque sia stato da lui delegato a provvedere all'adempimento dell'obbligo di sicurezza. Il difetto del sistema potrebbe forse essere ravvisabile in sede processuale; dove i procedimenti per il risarcimento del danno continuano a crescere in misura esponenziale, anche a causa della mancanza di chiarezza su quali siano le voci di danno risarcibili.
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