Tesi etd-05242023-072948 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
SORRENTI, ANTONELLA
URN
etd-05242023-072948
Titolo
LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO IN PRESENZA FISICA ED IN PRESENZA VIRTUALE: UNA VERIFICA DEI RAPPORTI TRA TUTELA DELL’EFFETTIVITA’ DELLE GARANZIE E RICERCHE DELL’EFFICIENZA PROCESSUALE.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Marzaduri, Enrico
Parole chiave
- dibattimento
- distanza
- imputato
- processo
Data inizio appello
15/06/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
15/06/2093
Riassunto
L’introduzione nel processo penale della disciplina del procedimento a distanza al dibattimento, non ha carattere di originalità, in quanto dalla precedente versione dell’art.147-bis delle disposizioni di attuazione, era prevista per le persone che collaboravano con la giustizia.
Nel corso dei lavori parlamentari si ritenne opportuno intervenire sul punto; si aggiunse una parte nuova, rappresentata dalla forma di esplicazione del diritto fondamentale dell’imputato, di partecipare al dibattimento e di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Siamo in presenza di un modello di partecipazione al dibattimento che utilizza le risorse offerte dalla tecnologia, di fatto, venne introdotta una forma di partecipazione dell’imputato al dibattimento alternativa, che non si concretizza nella presenza fisica dell’imputato in aula di udienza in quanto il luogo in cui si trova l’imputato differisce dal luogo in cui si svolge l’udienza; ovviamente, questo è possibile una volta verificati i presupposti e le condizioni prescritti dalla disciplina che opera in via obbligatoria in quanto non vi è un organo procedente a cui viene designato un potere facoltativo. La necessità di introdurre un modello di partecipazione a distanza si basava nel porre rimedio ai pericoli riconducibili alle traduzioni dei detenuti sottoposti alle misure di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. venne approvata la L.n.11 del 1998 avente lo scopo di fornire uno strumento alternativo, rispetto a quelli introdotti con la legislazione di emergenza che rende il dibattimento penale più efficiente nell’accertamento dei reati a struttura complessa, come quelli di criminalità organizzata, quindi uno strumento utile ad evitare le lungaggini dei tempi di definizione dei giudizi, e allo stesso tempo, uno strumento utile al fine di garantire la corretta formazione della decisione giurisdizionale riducendo il condizionamento psicologico dei c.d. pentiti ad opera degli imputati presenti in aula. I sostenitori della riforma riscontrarono la presenza di una anomalia, appunto perché, non vi era la presenza diretta dell’imputato nel luogo di svolgimento del giudizio, ma vi era solo una partecipazione mediata attraverso il filtro del collegamento audiovisivo; Emersero, dunque, degli interrogativi in relazione al rispetto dell’art.24 comma 2 della Costituzione, riguardanti la compatibilità dei limiti conseguenti alla partecipazione a distanza con l’esercizio del diritto di difesa secondo canoni di effettività in funzione all’attuazione delle garanzie naturali del giudizio, quali il diritto al contraddittorio e all’oralità.
Dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale e della corte di Giustizia Europea, emerse che la partecipazione al processo dell’imputato andava intesa in termini sostanziali, ovvero, anche attraverso la partecipazione a distanza, l’imputato era posto nelle condizioni di esercitare in modo pieno e completo tutti i diritti e le facoltà difensive riconosciutegli;
La riforma poneva la necessità di individuare un bilanciamento degli interessi coinvolti in modo da realizzare un equilibrio tra il principio di garanzia della effettiva tutela giurisdizionale dei diritti secondo i parametri di ragionevole durata e quello dell’effettivo esercizio dei diritti della difesa nel contraddittorio tra le parti. Ulteriori cambiamenti sono stati apportati dalla riforma Orlando L. 23 giugno n. 13 del 2017 che si muove in una prospettiva assai diversa. In sostanza, essa si basa sulla considerazione secondo cui tale normativa non comporta alcuna compromissione ai principi dell’oralità e del contraddittorio ed all’esercizio del diritto di difesa. Le modalità con cui viene effettuata la partecipazione a distanza al dibattimento, essendo volte ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto, e permettendo al difensore o a un suo sostituto di essere presenti nel luogo ove si trova l’imputato, o, qualora essi scelgano invece di rimanere nell’aula di udienza, di potersi consultare riservatamente con l’imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei, vengono ritenute garanzie di per sé sufficienti ad escludere violazioni ai parametri costituzionali. Infine, con l'emergenza sanitaria,covid-19, si è registrato un ulteriore intervento, nella consapevolezza che l’attività giudiziaria, almeno quella urgente, non poteva bloccarsi per nessun motivo; tenuto conto dell’esperienza appena trascorsa, il Legislatore intervenne a reintrodurre nell’ordinamento processuale penale, la possibilità dello svolgimento dell’udienza da remoto, evidentemente come strumento extra ordinem ed eccezionale, a cui eventualmente poter far ricorso in determinate e gravi condizioni di emergenza per permettere comunque lo svolgimento di quelle udienze penali che non possono e non debbono fermarsi, pena la conseguente scarcerazione di pericolosi criminali .
Due sono stati gli interventi normativi emergenziali al fine di evitare la diffusione del contagio tra la popolazione carceraria. In primo luogo, dunque, il sistema individuato è stato quello della trattazione a distanza dell’udienza penale, ex art. 146-bis disp. att. c.p.p., con la partecipazione del detenuto in videoconferenza e l’utilizzo di impianti cd. Multi-Videocollegamento già presenti nelle aule di udienza penale; è stata estesa, in forma più agile, qui il richiamo era ai soli commi, 3, 4, 5, dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. in funzione dell’effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive di consultazione riservata, una modalità di partecipazione all’udienza già disciplinata per specifiche ipotesi di reato e a determinate condizioni, nel nostro sistema positivo. con la riforma Cartabia si è, dunque, deciso di dettare una disciplina generale della partecipazione a distanza, così da dare continuità all’esperienza maturata durante il periodo pandemico, rivelatasi preziosa per garantire efficienza e rapidità al procedimento penale e per incrementare i diritti della difesa, sfruttando anche in questo settore le nuove opportunità concesse dal progresso tecnologico; si è, poi, intervenuti modificando singole disposizioni relative al compimento di determinati atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria ed alla celebrazione di determinate udienze, prevedendo un amplissimo ventaglio di ipotesi nelle quali, previa acquisizione del consenso delle parti interessate, può farsi ricorso alla cd. remote justice: Con riguardo alla partecipazione a distanza, si tratta di fare tesoro delle esperienze fatte durante la fase dell’emergenza, per non abbandonare alcuni possibili impieghi della cd. remote justice, che possono non solo assicurare maggiore efficienza e rapidità al procedimento penale, ma anche incrementare le garanzie della difesa.
Nel corso dei lavori parlamentari si ritenne opportuno intervenire sul punto; si aggiunse una parte nuova, rappresentata dalla forma di esplicazione del diritto fondamentale dell’imputato, di partecipare al dibattimento e di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Siamo in presenza di un modello di partecipazione al dibattimento che utilizza le risorse offerte dalla tecnologia, di fatto, venne introdotta una forma di partecipazione dell’imputato al dibattimento alternativa, che non si concretizza nella presenza fisica dell’imputato in aula di udienza in quanto il luogo in cui si trova l’imputato differisce dal luogo in cui si svolge l’udienza; ovviamente, questo è possibile una volta verificati i presupposti e le condizioni prescritti dalla disciplina che opera in via obbligatoria in quanto non vi è un organo procedente a cui viene designato un potere facoltativo. La necessità di introdurre un modello di partecipazione a distanza si basava nel porre rimedio ai pericoli riconducibili alle traduzioni dei detenuti sottoposti alle misure di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. venne approvata la L.n.11 del 1998 avente lo scopo di fornire uno strumento alternativo, rispetto a quelli introdotti con la legislazione di emergenza che rende il dibattimento penale più efficiente nell’accertamento dei reati a struttura complessa, come quelli di criminalità organizzata, quindi uno strumento utile ad evitare le lungaggini dei tempi di definizione dei giudizi, e allo stesso tempo, uno strumento utile al fine di garantire la corretta formazione della decisione giurisdizionale riducendo il condizionamento psicologico dei c.d. pentiti ad opera degli imputati presenti in aula. I sostenitori della riforma riscontrarono la presenza di una anomalia, appunto perché, non vi era la presenza diretta dell’imputato nel luogo di svolgimento del giudizio, ma vi era solo una partecipazione mediata attraverso il filtro del collegamento audiovisivo; Emersero, dunque, degli interrogativi in relazione al rispetto dell’art.24 comma 2 della Costituzione, riguardanti la compatibilità dei limiti conseguenti alla partecipazione a distanza con l’esercizio del diritto di difesa secondo canoni di effettività in funzione all’attuazione delle garanzie naturali del giudizio, quali il diritto al contraddittorio e all’oralità.
Dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale e della corte di Giustizia Europea, emerse che la partecipazione al processo dell’imputato andava intesa in termini sostanziali, ovvero, anche attraverso la partecipazione a distanza, l’imputato era posto nelle condizioni di esercitare in modo pieno e completo tutti i diritti e le facoltà difensive riconosciutegli;
La riforma poneva la necessità di individuare un bilanciamento degli interessi coinvolti in modo da realizzare un equilibrio tra il principio di garanzia della effettiva tutela giurisdizionale dei diritti secondo i parametri di ragionevole durata e quello dell’effettivo esercizio dei diritti della difesa nel contraddittorio tra le parti. Ulteriori cambiamenti sono stati apportati dalla riforma Orlando L. 23 giugno n. 13 del 2017 che si muove in una prospettiva assai diversa. In sostanza, essa si basa sulla considerazione secondo cui tale normativa non comporta alcuna compromissione ai principi dell’oralità e del contraddittorio ed all’esercizio del diritto di difesa. Le modalità con cui viene effettuata la partecipazione a distanza al dibattimento, essendo volte ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto, e permettendo al difensore o a un suo sostituto di essere presenti nel luogo ove si trova l’imputato, o, qualora essi scelgano invece di rimanere nell’aula di udienza, di potersi consultare riservatamente con l’imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei, vengono ritenute garanzie di per sé sufficienti ad escludere violazioni ai parametri costituzionali. Infine, con l'emergenza sanitaria,covid-19, si è registrato un ulteriore intervento, nella consapevolezza che l’attività giudiziaria, almeno quella urgente, non poteva bloccarsi per nessun motivo; tenuto conto dell’esperienza appena trascorsa, il Legislatore intervenne a reintrodurre nell’ordinamento processuale penale, la possibilità dello svolgimento dell’udienza da remoto, evidentemente come strumento extra ordinem ed eccezionale, a cui eventualmente poter far ricorso in determinate e gravi condizioni di emergenza per permettere comunque lo svolgimento di quelle udienze penali che non possono e non debbono fermarsi, pena la conseguente scarcerazione di pericolosi criminali .
Due sono stati gli interventi normativi emergenziali al fine di evitare la diffusione del contagio tra la popolazione carceraria. In primo luogo, dunque, il sistema individuato è stato quello della trattazione a distanza dell’udienza penale, ex art. 146-bis disp. att. c.p.p., con la partecipazione del detenuto in videoconferenza e l’utilizzo di impianti cd. Multi-Videocollegamento già presenti nelle aule di udienza penale; è stata estesa, in forma più agile, qui il richiamo era ai soli commi, 3, 4, 5, dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. in funzione dell’effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive di consultazione riservata, una modalità di partecipazione all’udienza già disciplinata per specifiche ipotesi di reato e a determinate condizioni, nel nostro sistema positivo. con la riforma Cartabia si è, dunque, deciso di dettare una disciplina generale della partecipazione a distanza, così da dare continuità all’esperienza maturata durante il periodo pandemico, rivelatasi preziosa per garantire efficienza e rapidità al procedimento penale e per incrementare i diritti della difesa, sfruttando anche in questo settore le nuove opportunità concesse dal progresso tecnologico; si è, poi, intervenuti modificando singole disposizioni relative al compimento di determinati atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria ed alla celebrazione di determinate udienze, prevedendo un amplissimo ventaglio di ipotesi nelle quali, previa acquisizione del consenso delle parti interessate, può farsi ricorso alla cd. remote justice: Con riguardo alla partecipazione a distanza, si tratta di fare tesoro delle esperienze fatte durante la fase dell’emergenza, per non abbandonare alcuni possibili impieghi della cd. remote justice, che possono non solo assicurare maggiore efficienza e rapidità al procedimento penale, ma anche incrementare le garanzie della difesa.
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