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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-05182016-114210


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BERNARDINI, IACOPO
URN
etd-05182016-114210
Titolo
Il fattore "tempo" e il processo penale:i termini delle indagini preliminari e della custodia cautelare nell' ottica della ragionevole durata del procedimento. Prospettive de iure condendo
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Galgani, Benedetta
Parole chiave
  • Termini
  • indagini preliminari
  • custodia cautelare
Data inizio appello
20/06/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
Come tutte le attività dell'uomo che non si esauriscono nell' intimo della sua coscienza, anche quelle che danno vita al processo penale hanno una dimensione spazio-temporale, invero, a una tensione volta a far osservare “l'unità di spazio”, se ne accompagna un' altra, orientata a garantire anche “l'unità di tempo”. In quest' ottica, i termini parametrano fenomeni caratterizzati da una distanza temporale tra un atto e l' altro del procedimento, segnando una limitazione cronologica posta dal legislatore all' esercizio di determinate attività processuali. Dopo essere stata abbandonata per un lungo periodo alla discrezionalità tecnica del legislatore ordinario, la disciplina dei termini processuali ha trovato riferimenti normativi sia all' interno della Carta costituzionale sia a livello sovranazionale. Partendo dal piano costituzionale, i riferimenti più importanti si trovano all'art.111 comma 2, dove è riconosciuta la durata ragionevole del processo come cardine dell'intero iter processuale; all'art.111 comma 3, volto alla garanzia di una concreta difesa (già deducibile dall'art. 24 Cost.) e all'art.13 ultimo comma, dove si invita il legislatore a porre termini massimi di carcerazione preventiva.Per quel che concerne i riferimenti sovranazionali, l'art.5 della CEDU fissa il diritto della persona arrestata di essere condotta nel più breve tempo possibile davanti al giudice, mentre l'art.6, sempre della stessa Convenzione europea, impone la celebrazione e la definizione del procedimento penale in un tempo ragionevole al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche coinvolte od implicate in qualsiasi vicenda processuale penale (il concetto di ragionevole durata a livello sovranazionale è, però, come si vedrà, solo parzialmente sovrapponibile a quello domestico). Anche la previsione di un tempo idoneo per preparare adeguatamente la difesa costituisce garanzia tutt' altro che trascurabile. Analoghe aperture si ritrovano negli art. 10 e 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. In questo contesto va dunque riletta tutta la disciplina dei termini processuali del libro II, titolo V, del codice vigente, la quale deve concorrere a realizzare lo speedy trial, tendendo a soddisfare le esigenze della collettività a che la macchina della giustizia venga amministrata con solerzia e ordine, garantendo al contempo la parità di trattamento delle parti processuali, la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche e, non da ultimo, la tutela del diritto inviolabile dell' imputato a un processo celere.
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