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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05132019-124353


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
KULLOLLI, ARBRI
URN
etd-05132019-124353
Titolo
La soave inquisizione e la disciplina penitenziaria: dai "pentiti" di mafia alla resipiscenza premiata in vicende di corruttela
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • collaboratore di giustizia
Data inizio appello
30/05/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
30/05/2089
Riassunto
Il presente studio ha come oggetto il tema della figura del collaboratore di giustizia all’interno del sistema penitenziario e gli strumenti predisposti dal legislatore al fine di incentivare tale condotta. Inoltre, sarà esaminata una nuova figura di “pentito”, introdotta recentemente con la legge n. 3 del 2019, andando ad analizzare se si possono trovare delle affinità rispetto alla figura tradizionale del collaboratore di giustizia.
Il legislatore, trovatosi in un periodo emergenziale ha, in un primo momento, durante il terrorismo, poi successivamente con la criminalità organizzata, predisposto una serie di strumenti che avevano, e hanno, come scopo debellare tali organizzazioni. In particolar modo l’utilizzo della figura del collaboratore di giustizia con riferimento ai reati di criminalità organizzata ha assunto un ruolo decisivo dal momento che, avere informazioni su una determinata organizzazione criminale caratterizzata da segretezza e dal vincolo di omertà, sarebbe stato veramente difficoltoso se non si avesse avuto la possibilità di servirsi di confidenze da parte di soggetti che hanno vissuto all’interno di tale sodalizio. È proprio grazie all’intuito di Giovanni Falcone sulle potenziali dichiarazioni di Don Masino che si inizia a sentire la necessità di una disciplina specifica per i “pentiti”, che da lì a poco sarebbe stata emanata.
A distanza di dieci anni dalla prima organica regolamentazione rivolta alla figura del collaboratore di giustizia, nel 2001 si è provveduto a modificare la disciplina originaria. Tra le maggiori novità introdotte con la legge n. 45 del 2001 troviamo la separazione del momento tutorio dal momento premiale, il legislatore ha perseguito tale scopo svincolando l’ammissione al programma di protezione dall’eventuale concessione di benefici penitenziari, l’introduzione di nuovi strumenti e procedure per garantire la genuinità delle dichiarazioni e la trasparenza nella gestione dei collaboratori, uno su tutti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, e la definizione di una nuova regolamentazione con criteri più rigorosi per la concessione dei benefici penitenziari.
Se da un lato si è compiutamente disciplinata la figura del collaboratore di giustizia, dall’altro il legislatore ha inasprito il regime carcerario per i soggetti che si rifiutavano di collaborare: stiamo parlando dell’art. 4 bis ord. pen. che prevede il divieto di accesso ai benefici penitenziari per i soggetti condannati per i reati previsti dalla norma de quo, e l’art. 41 bis ord. pen. che prevede una forma di detenzione particolarmente rigorosa, il c.d. carcere duro. Per di più, recentemente, attraverso la c.d. riforma “spazzacorrotti” si è proceduto all’inserimento di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione nel “funesto” elenco dell’art. 4 bis ord. pen., accanto a reati di criminalità organizzata.
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