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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-04222013-082605


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
RADBATA, CATALIN IONUT
URN
etd-04222013-082605
Titolo
I fori speciali in materia di obbligazioni contrattuali nel Regolamento Bruxelles I
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Calamia, Antonio Marcello
Parole chiave
  • forum non conveniens
  • Incoterms
  • CISG
  • competenza giurisdizionale
  • Regolamento Bruxelles I
  • Regolamento n. 44/2001
Data inizio appello
06/05/2013
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
06/05/2053
Riassunto
Il presente lavoro analizza le regole speciali sulla competenza giurisdizionale dettate per le obbligazioni contrattuale dal Regolamento Bruxelles I.

Il Regolamento Bruxelles I regola la competenza giurisdizionale dei giudici nei Stati membri dell’Unione Europea. Il Regolamento si applica di regola soltanto quando il convenuto è domiciliato sul territorio di uno degli Stati membri e la lite presenta un elemento di estraneità.

Tuttavia, il Regolamento diventa applicabile anche quando l’oggetto della causa rientra nelle competenze esclusive previste dal Regolamento all’articolo 22, o quando le parti hanno concluso una clausola attributiva di competenza (forum selection clause) a favore dei giudici di uno degli Stati membri (articolo 23).

Per quanto riguarda l’elemento di estraneità, questo può derivare sia dall’oggetto della causa, sia dalla qualità delle parti. Ad esempio, anche se tutte le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro, sussiste un elemento di estraneità quando le parti hanno nazionalità diverse. Inoltre, una controversia avrà un elemento di estraneità anche soltanto per il fatto che le parti hanno deciso di attribuire la competenza giurisdizionale ad un giudice straniero, ma comunque di uno degli Stati membri.

Per di più, l’elemento di estraneità esiste ed il Regolamento si applica anche quando tale elemento si collega ad uno Stato terzo, e non ad uno Stato membro. Quindi, basta soltanto una connessione tra uno degli Stati membri e qualsiasi altro Stato (membro o terzo), in modo che il Regolamento si applichi.

Quando il Regolamento non è applicabile, il giudice nazionale applicherà le sue norme interne di diritto internazionale privato per stabilire la competenza giurisdizionale.

In materia di obbligazioni contrattuali, il Regolamento contiene criteri alternativi di competenza giurisdizionale, che si vengono ad aggiungere al foro generale che prevede che il convenuto possa essere chiamato in giudizio davanti alle corti dello Stato in cui ha il domicilio.

Nel caso dei contratti di compravendita, il Regolamento stabilisce nozioni autonome come il luogo di consegna, quest’ultimo presentando rilevanza per conoscere il giudice che avrà la competenza giurisdizionale per decidere tutte le controversie risultando da tale contratto. Per determinare il luogo di consegna, non si deve fare ricorso alle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, ma questo deve determinare tale luogo secondo le disposizioni letterali del contratto. Se tale determinazione non è possibile senza applicare la legge sostanziale del contratto, il luogo di consegna è il luogo in cui i beni sono o avrebbero dovuto essere consegnati materialmente all’acquirente.

Sempre per i contratti di compravendita, quando il giudice utilizza le clausole contrattuali per determinare qual è tale luogo di consegna, può fare riferimento a termini e costumi del commercio internazionale, come Incoterms, ma deve verificare se tali termini stabiliscono realmente il luogo di consegna o solitamente aspetti come costi o il rischio del contratto.

Le parti possano concordare tra di loro qual è il luogo di consegna, però se tale accordo è stato fatto per un luogo che non ha nessuna connessione reale con la lite, la scelta non è valida.

Nel caso dei contratti di prestazione di servizi, il luogo di esecuzione rappresenta sempre una nozione autonoma e rappresenta il luogo dove i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere resi.

In caso di più luoghi di consegna o di esecuzione, il Regolamento rimane applicabile sia per i contratti di compravendita, sia per i contratti di prestazione di servizi. Per i contratti di compravendita, l’attore non ha la libertà di scegliere il luogo per iniziare la causa, perché deve seguire per tutte le pretese il luogo della consegna principale. Solo quando questo non può essere determinato, l’attore ha la scelta di iniziare la causa in uno dei luoghi che ha una connessione sufficiente con i suoi diritti. Per i contratti di prestazione di servizi, l’azione deve essere iniziata nel luogo principale dell’esecuzione secondo il contratto, e se questo non viene specificato nel contratto, questo luogo sarà quello dove i servizi sono stati resi effettivamente. Se anche questo non può essere determinato, allora il giudice che ha competenza è quello della sede dell’agente che rende il servizio.

Per i contratti diversi da quelli di compravendita, prestazione di servizi, assicurazioni, contratti conclusi dai consumatori, e contratti individuali di lavoro, il giudice applicherà le sue norme di diritto internazionale privato per determinare la competenza giurisdizionale.

Le parti hanno la libertà di scegliere tra iniziare l’azione dove il convenuto ha il domicilio (Articolo 2 del Regolamento), oppure di iniziare la causa secondo l’articolo 5, quindi nel luogo di consegna o esecuzione del contratto.

Se il giudice adito stabilisce di avere competenza giurisdizionale in virtù dei criteri fissati dal Regolamento, deve esercitare tale competenza e non può declinare la propria competenza a favore di altri giudici, sempre competenti.
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