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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-04092015-205341


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
VALLUZZI, PIETRO
URN
etd-04092015-205341
Titolo
Il Ruling di standard internazionale a dieci anni dalla sua entrata in vigore. Luci ed ombre sulla disciplina
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Dott. Zanotti, Nicolò
Parole chiave
  • Art. 8 del D.L del 30 settembre 2003
  • Ruling di standard internazionale
  • n. 269
  • Ruling
  • Fiscalità internazionale
Data inizio appello
30/04/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, ha dato ingresso nel nostro ordinamento tributario a una nuova procedura; il cosiddetto Ruling di standard internazionale. Si ritiene più corretto, con riferimento a questo recente strumento giuridico, avente come principale finalità la prevenzione di contrasti e liti fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, accostargli il termine procedura piuttosto che istituto giuridico. Anche la dottrina maggioritaria è concorde nell’utilizzare, quando si analizza e interpreta il ruling di standard internazionale, il termine procedura.
La procedura di ruling internazionale è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2004, anche se ha avuto avvio effettivo nel mese di febbraio del 2005, ovvero soltanto dopo l’ottenimento del parere favorevole della Commissione europea.
Il Provvedimento Direttoriale del 23 luglio 2004 ha dato attuazione al ruling internazionale relativo alle imprese con attività internazionale, cioè ha disciplinato l’esercizio e i criteri dell’accesso – che è facoltativo – e definito gli aspetti generali di svolgimento e conclusione della predetta procedura.
Andando a definire, con un grado di approfondimento non significativo, il ruling internazionale si giunge alla conclusione, ragionevolmente pacifica, che si tratti di un accordo fra le imprese che svolgono un’attività internazionale e l’Amministrazione finanziaria , che vincola entrambe le parti per un arco temporale definito dalla normativa di riferimento. Quindi è un vero e proprio accordo raggiunto nella fase antecedente alla determinazione del tributo, volto a statuire, conoscere e condividere il trattamento fiscale di alcune componenti, di natura finanziaria o di natura reddituale, che fanno capo alle imprese richiedenti accesso alla procedura in esame.
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