ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-03242015-132614


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
NICOSIA, MARIA
URN
etd-03242015-132614
Titolo
Gli effetti del fallimento sui contratti preesistenti: il caso del "leasing" e il caso del "factoring".
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
  • il leasing
  • il factoring
Data inizio appello
13/04/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Nella presente tesi di laurea verrà affrontato il seguente tema :

Gli effetti del fallimento sui contratti preesistenti, in particolar modo nei contratti di leasing e di factoring.

Premessa:
L'art 1372 del codice civile individua il contratto come fonte di rapporto obbligatorio, ammettendone lo scioglimento esclusivamente per mutuo consenso, salvo i casi previsti dalla legge e tra di essi quelli contemplati nella legge fallimentare.
Ebbene, le regole comuni non possono essere applicate nell'ambito del diritto fallimentare perché potrebbero essere lesive alla finalità liquidatoria e agevolare il contraente rispetto al ceto dei creditori alterando la par condicio.
Questa è una delle ragioni che giustifica la previsione di una disciplina speciale in ambito fallimentare.

In prima analisi mi sono soffermata a spiegare quando un contratto può essere definito preesistente o pendente e successivamente ho individuato la disciplina da applicare a questi contratti in ambito fallimentare.
Il nuovo art 72, introdotto con il D.Lgs 12 settembre 2007 n. 169, stabilisce la regola generale della sospensione e prevede il potere del curatore di scegliere, in caso di fallimento di una delle parti, tra il subentro e lo scioglimento.
Questa disciplina è stata estesa a tutti i contratti a prestazioni corrispettive non compiutamente eseguite e rappresenta una notevole differenza con la legge fallimentare del '42 che prevedeva tale facoltà solo per il contratto di vendita.

Dopo aver analizzato la disciplina generale, sono passata a descrivere la disciplina applicabile al leasing e il factoring; questo perché nel nostro ordinamento si affiancano ai contratti Tipici i contratti Atipici, ovvero negozi giuridici che non sono stati espressamente regolamentati dalla legge, ma sorgono per soddisfare le esigenze dei privati.

La locazione finanziaria è un contratto con il quale una parte, produttore o acquirente dietro corrispettivo di un canone periodico determinato in relazione al recupero del prezzo ed al conseguimento di un utile, concede il godimento di un bene all'altra, con la facoltà di quest'ultima di restituirlo o acquistarlo per una specificata somma residua, alla scadenza.
Dopo aver individuato la natura giuridica di tale contratto ho spiegato la disciplina di tale istituto ante riforma, in particolar modo ho fatto riferimento alla distinzione che vigeva tra il L. di godimento e il L. traslativo, fino ad arrivare all'introduzione dell'art 72 quater introdotto dall'art 59 D.Lgs 9 gennaio 2006 n. 5, il quale dispone un' apposita disciplina inerente le sorti del leasing finanziario in corso, alla data di fallimento delle parti.
Il legislatore fallimentare ha quindi provveduto affinché il leasing avesse per la prima volta una propria normativa completa e una serie di principi da applicare nel caso di fallimento dell'utilizzatore e nel caso del fallimento del concedente.
Inoltre ho analizzato le differenze e similitudini di questo contratto con altri istituti giuridici.

Il contratto di Factoring anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è una convenzione atipica, la cui disciplina è contenuta negli art 1260 ss. del codice civile, attuata mediante la cessione pro solvendo e pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore ( factor ), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengono ad esistenza e i crediti sono futuri o se per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente ( imprenditore ) e cessionario ( factor ), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto.
Anche per questo contratto ho individuato la disciplina che deve essere applicata in caso di fallimento, rinviando alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 riguardante "la cessione dei crediti di impresa ”. Infine ho esposto quali sono le sorti del contratto di factoring nel caso di fallimento del cedente, del cessionario e del debitore ceduto.

File