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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03242015-084643


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CANALE, ALBERTO
URN
etd-03242015-084643
Titolo
I motori di ricerca e l'indicizzazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marinai, Simone
Parole chiave
  • world wide web
  • motori di ricerca
  • e-commerce
  • effetto streisand
  • indicizzazione
  • diritto all'oblio
  • contratti a distanza
  • web bug
Data inizio appello
13/04/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Nel corso dell’indagine è emerso come l’informatica, l’avvento di Internet e la nascita di molteplici motori di ricerca, da un lato, hanno introdotto vantaggi e semplificazioni nella vita quotidiana delle persone, rendendo semplicissimo, per esempio, l’acquisto di un prodotto o la prenotazione di un soggiorno, entrambi tramite un sito web, ma dall’altro lato, hanno fanno nascere alcune problematiche, che prima della comparsa del World Wide Web nessuno si poteva immaginare. La complessità della situazione sta nel fatto che le parti in gioco sono molteplici. L’ordinamento ha il dovere di tutelare il consumatore nei contratti on-line, ma per farlo deve necessariamente controllare e verificare che il sito web sia stato creato correttamente, che le informazioni al suo interno siano veritiere e che non ledano la privacy di nessuno, che il motore di ricerca utilizzato ritenga rilevanti proprio le keywords digitate dall’utente e non fornisca risultati che si discostino dal risultato effettivamente voluto, e che i siti web siano correttamente indicizzati, ossia contengano le parole chiave che realmente sono presenti sul relativo sito web. Prima di Internet era tutto più semplice, per esempio per acquistare un’auto ci recavamo direttamente dal concessionario e concludevamo la pratica di persona, chiedendo se del caso i relativi chiarimenti. Adesso, invece, come si nota nella causa C-190/11, in cui la signora Daniela Muhlleitner ha acquistato un’auto on-line, le cose sono più complesse perché è possibile che il prodotto acquistato non sia lo stesso oppure non abbia le stesse caratteristiche di quello in vendita, mettendo nella condizione la sig.ra Daniela di citare in giudizio il sito del rivenditore. Situazione simile è stata affrontata trattando le cause riunite Pammer e Hotel Alpenhof, dove, invece dell’acquisto di un veicolo, era stato prenotato on-line un soggiorno in hotel. Anche qui i malcapitati si sono trovati nella situazione in cui ciò che avevano prenotato dal sito dell’hotel non corrispondeva al servizio effettivamente prestato. Altri problemi sorgono quando un motore di ricerca indicizza in modo errato, come nel caso di Louis Vuitton (C-236/08). Qui il termine del marchio “Louis Vuitton”, digitato su un motore di ricerca, forniva all’utente, tra i risultati, alcuni siti web nei quali era venduto materiale non originale Louis Vuitton. In questo modo il marchio francese veniva danneggiato e il consumatore incorreva nella possibilità di acquistare un prodotto all’apparenza originale, ma che in realtà non lo era. Qui il problema sta nel controllare la Rete, per permettere soltanto ai siti autorizzati, di vendere un marchio autorizzato, in questo caso Louis Vuitton. Come si intuisce, è difficile, se non impossibile, avere un controllo effettivo ed efficace su tutto il mondo del World Wide Web per permettere a qualsiasi internauta di navigare ed acquistare liberamente sul web, cercando e trovando ciò per cui ha iniziato la ricerca. L’Unione Europea, per tutelare i consumatori nell’ambito dei contratti on-line, utilizza principalmente la DIR 97/7/CE relativa ai contratti a distanza, e della DIR 2000/31/CE relativa al commercio elettronico. Con queste due direttive l’Unione ha la possibilità di regolare l’e-commerce, cercando, per quanto possibile, di proteggere il consumatore da eventuali pratiche illegali riscontrate durante e dopo la conclusione del contratto tramite web. Dopo aver analizzato il problema legato all’e-commerce, durante la trattazione abbiamo affrontato anche il tema della privacy e trattazione dei dati personali, anch’esso strettamente connesso all’indicizzazione. Esempio lampante di come l’indicizzazione può recare danno ad un soggetto è il caso di Mario Costeja Gonzàles (C-131/12), il quale ha scoperto, navigando in Internet, che digitando il suo nome compariva, tra i risultati di Google, una vicenda negativa passata (la vendita della sua casa per debiti), della quale però adesso nessuno aveva più interesse a conoscere, perché oramai irrilevante. In questo caso il motore di ricerca ha semplicemente fatto il suo dovere: digitate alcune parole chiavi (come Mario Costeja Gonzàlez) ha prodotto tra i risultati tutte le pagine web che contenevano tal keywords. A questo punto il problema sta nel capire ciò che è ancora rilevante che si sappia oppure no, cosa che però un motore di ricerca, che essenzialmente è una macchina, non capisce perché non ha un proprio cervello pensante. Il Garante per la protezione dei dati personali, il Codice in materia di protezione dei dati personali sono due strumenti che cercano, in qualche modo, di tutelare la privacy dell’utente che naviga su Internet. Già abbiamo detto che è difficile avere un controllo totale ed effettivo sul World Wide Web, e se poi aggiungiamo anche la possibilità che, per proteggere la privacy di un soggetto, è possibile aggravare la sua posizione, capiamo come è complicato e pericoloso per un internauta navigare nel Web. Con la sentenza del caso di Mario Costeja Gonzàlez si ha la consacrazione del “diritto all’oblio”, ossia il diritto ad essere dimenticati. Però può succedere che, per tentare di rimuovere un risultato da un certo motore di ricerca, invece di avere l’eliminazione della notizia, si ha l’effetto contrario, il famoso Effetto Streisand, ossia la maggior pubblicità di tale notizia, recando così conseguenze negative all’interessato. Esiste anche un motore di ricerca che, in qualche modo, protegge l'internauta: è il motore DuckDuck Go, il quale nasconde l'indirizzo IP del soggetto durante la navigazione in rete. In definitiva, è indubbio che la nascita del World Wide Web ha portato comodità e un’infinità di nuove possibilità di acquisto o di ricerca nella vita delle persone, però, d’altro canto, è un mondo immenso, in cui l’internauta può perdere la direzione seguita. Una dimensione così vasta è difficile da controllare e regolare in maniera efficace ed effettiva.
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