Riassunto analitico
Lo status costituzionale del minore è tematica che, per quanto riconducibile ad uno degli ambiti di elezione della dottrina costituzionalistica, quale la tutela dei diritti, non sempre è stato oggetto di adeguato approfondimento. La condizione giuridica dei soggetti minori, infatti, è stata prevalentemente presa in considerazione da parte della dottrina civilistica la quale ha considerato le esigenze proprie di tali soggetti, principalmente (anche se non esclusivamente) all’interno della famiglia. Ma un’approfondita considerazione è venuta anche da parte degli studiosi del diritto penale, in particolare nel momento in cui si sono trovati ad affrontare i problemi relativi all’imputabilità. Il punto di partenza e di riferimento di qualsiasi lavoro che intenda occuparsi dei diritti dei minori è, certamente, rappresentato dal fattore età che sub specie juris viene definito, secondo quanto affermato da una ormai risalente pronuncia della Corte di cassazione, come «uno stato naturale del soggetto, un suo modo di essere nella progressione temporale del fenomeno biologico tra il momento della nascita e quello della morte, che acquista rilevanza per il diritto in quanto l’ordinamento positivo le attribuisce determinati effetti sulla capacità della persona e nella sfera dei rapporti giuridici che a questa fanno capo». Data questa nozione di età, essa generalmente viene considerata (dal diritto) sia per significare gli anni esatti di vita di una persona, sia, assai più frequentemente, per indicare il tempo trascorso tra la nascita di una persona ed il sorgere di un rapporto o di una situazione giuridicamente rilevante che la riguarda. In quest’ultimo caso, ciò che viene in considerazione agli effetti giuridici è, dunque, il raggiungimento della «maggiore età», nel momento fissato dalla legge. La prospettiva che interessa in questa sede è, però più ristretta, intendendosi trattare della condizione di chi sia minore di età, non avendo ancora raggiunto quel preciso punctum temporis a partire dal quale, come detto, l’ordinamento ricollega determinati effetti. La condizione di minore età comporta anch’essa alcune rilevanti conseguenze, essendo frequentemente assunta dall’ordinamento come condizione di incapacità del soggetto. In particolare, è nell’ambito del diritto civile che si descrive compiutamente tale condizione, «questo perché – tra le varie aree del diritto – è [quella] civile che si assume il compito di definire lo stato e la capacità delle persone, cioè la loro condizione e il loro ruolo all’interno dell’ordinamento». Più precisamente, come è noto, nell’ambito del diritto civile, alla minore età, che dura fino al diciottesimo anno, l’ordinamento fa corrispondere una condizione di incapacità di agire, cioè di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa (art. 2, 1° comma, cod. civ.). Il raggiungimento del diciottesimo anno di età individua, pertanto, per tutti i soggetti dell’ordinamento, una precisa linea di confine tra una precedente condizione di incapacità legale assoluta di agire ed una successiva condizione di piena capacità che sposta bruscamente il soggetto, una volta oltrepassato quel limite convenzionalmente fissato dall’ordinamento, da una situazione di inattività, motivata da ragioni di particolare protezione, ad una situazione in cui gli si consente di porre in essere attività giuridicamente rilevanti e di esprimere senza limiti la propria autonomia5. E ciò avviene perché l’ordinamento ritiene, con valutazione astratta, non riferita al singolo individuo – ma secondo l’id quod plerumque accidit – che il soggetto di età inferiore ai diciotto anni non sia in grado di provvedere ai propri interessi, ed altri, i genitori in primis, debbano, invece, rappresentarlo ed amministrare il suo patrimonio. Il tutto si ritiene possa farsi discendere dalla considerazione che è connaturata all’uomo, in conseguenza della progressiva maturazione psicofisica, un’acquisizione graduale nel tempo della sua attitudine ad agire nella vita sociale con consapevolezza e responsabilità. Da qui deriva il rilievo che il diritto conferisce all’età in ordine alla capacità. In questo quadro, allora, i concetti appena focalizzati possono servire per sviluppare un’indagine volta a verificare se sia possibile liberare il soggetto minore dalla tradizionale condizione di incapacità in cui è stato per lungo tempo relegato, riconoscendogli, invece, spazi di autonomia e di partecipazione che consentano di ridisegnare il suo status giuridico all’interno dell’ordinamento, fino ad attribuirgli i diritti soggettivi che sono riconosciuti a tutti gli individui, a prescindere dall’età.
|