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Tesi etd-02022016-095428


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GABBANI, COSIMO
URN
etd-02022016-095428
Titolo
Il buio oltre le sanzioni amministrative pecuniarie e i lumi di Strasburgo. Novità in tema di sanzioni amministrative non pecuniarie e provvedimenti riparatori.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Fioritto, Alfredo
Parole chiave
  • CEDU
  • sanzioni amministrative
Data inizio appello
22/02/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
La tesi si occupa principalmente dell’influenza che ha avuto la nozione autonoma di “sanzione penale”, elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla disciplina applicabile ai provvedimenti pregiudizievoli irrogati dalla pubblica amministrazione in conseguenza di una condotta antigiuridica da parte del privato.
Il terzo capitolo, utilizzando gli strumenti della teoria generale del diritto, riflette sulle nozioni di illecito amministrativo, di mera infrazione amministrativa, di sanzione come provvedimento pregiudizievole applicato dall’amministrazione e di responsabilità del privato verso la pubblica amministrazione per condotta antigiuridica.
Il quarto capitolo ripercorre le dottrine (anche storiche) che hanno studiato il sistema repressivo amministrativo fino al momento in cui questi orientamenti consolidati sono stati messi in crisi dalla nozione autonoma di “sanzione penale” elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
I capitoli quinto sesto e settimo sono dedicati alla definizione della nozione e alla ricerca della disciplina applicabile rispettivamente per le sanzioni amministrative pecuniarie, per le sanzioni amministrative non pecuniarie e per i provvedimenti riparatori. In particolare, viene focalizzata l’attenzione su quella giurisprudenza italiana che, accogliendo la nozione autonoma di “sanzione penale” ai sensi della Convenzione EDU, sta estendendo alcune garanzie sia sostanziali che processuali, tradizionalmente proprie del diritto penale, anche alle sanzioni amministrative.
Il settimo capitolo, maggiormente speculativo, procede ad un’analisi diretta di alcune disposizioni della normativa italiana che prevedono provvedimenti riparatori in risposta ad un comportamento antigiuridico del privato. Cercando di dimostrare i) la tendenza del legislatore a richiedere un apporto causale diretto per l’accertamento della responsabilità giuridica dell’infrazione, ii) la presenza di elementi che caratterizzano in senso afflittivo anche i provvedimenti riparatori irrogati dalla pubblica autorità, iii) facendo leva sul concetto europeo di “severità della sanzione” e iv) prendendo atto del fatto che il provvedimento riparatorio è esito di un procedimento che non conosce esercizio di discrezionalità amministrativa -ma solo di discrezionalità tecnica-, si propone di ricondurre anche i detti provvedimenti riparatori alla nozione autonoma di “sanzione penale” con il risultato di estendere la presenza delle garanzie delineate dalla CEDU anche a tali provvedimenti. Questa conclusione conduce ad interessanti interrogativi di teoria del diritto amministrativo sul rapporto fra esercizio del potere per la cura di interessi pubblici, giusto processo/giusto procedimento e full jurisdiction.
Se i capitoli precedenti si occupano prevalentemente della ricezione attraverso il formante giurisprudenziale della nozione di “sanzione penale”, il capitolo ottavo tratta, invece, della ricezione di tale modello da parte del legislatore. L’occasione è fornita dal recentissimo d. lgs. 7 del 2016 che introduce e disciplina, in funzione di depenalizzazione, l’istituto delle sanzioni civili. Una prima parte dell’analisi è dedicata alla ricerca di elementi di diversità fra le sanzioni amministrative pecuniarie e queste sanzioni civili: pur riconoscendo la sostanziale eguaglianza, alcune diversità vengono rivenute sul piano degli interessi protetti e sul piano processuale. La seconda parte dell’analisi, invece, mette in evidenza, attraverso lo studio dei lavori preparatori, le tecniche con cui il legislatore ha ritenuto di rispettare la nozione autonoma di “sanzione penale”.
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