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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-01212016-193127


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GIULIANI, CAMILLA
URN
etd-01212016-193127
Titolo
Il concetto di negozio giuridico "processuale":possibile elaborazione di una categoria unitaria.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Menchini, Sergio
Parole chiave
  • negozio giuridico processuale
  • effetti processuali
  • negozio giuridico
Data inizio appello
22/02/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
La teoria del negozio giuridico processuale si inserisce nel più ampio contesto del rapporto tra autonomia privata e processo, tra diritto sostanziale e diritto processuale, tra società civile e Stato.
La scienza germanica ha sicuramente il pregio di aver elaborato le dottrine principali in materia; per contro, nel panorama dell'esperienza italiana, salvo qualche breve voce enciclopedica, sul concetto è sostanzialmente calato l'oblio.
Si cerca, allora, di tornare sul tema, partendo dall'analisi di alcune fattispecie, così da comprendere se sia effettivamente possibile sussumere queste figure sotto una nozione unitaria, ovvero sia maggiormente opportuno rimanere a un livello di mera classificazione.
Ora, dall'esame di istituti come la convenzione arbitrale, il pactum de foro prorogando, il ricorso per saltum etc., emerge come elemento comune la "processualità" degli effetti prodotti.
Tuttavia, prima di dare una risposta alla nostra domanda, si rende necessario partire dal concetto più generale di negozio giuridico, non solo per comprendere come questo si sia configurato alla stregua del diritto vigente e quali siano i sui elementi caratterizzanti, ma, soprattutto, per comprendere cosa renda un'attività negoziale un negozio giuridico processuale.
E, ancora una volta, si pone l'attenzione al piano degli effetti prodotti: solo se il negozio avrà ad oggetto il processo (in senso lato) potrà qualificarsi come processuale.
Ma allora, se un concetto di negozio giuridico processuale può essere elaborato e se le figure esaminate producono tutte effetti processuali, queste potranno essere sussunte all'interno di una categoria unitaria.
Ovviamente questa affermazione si porta dietro alcune problematiche, non solo a livello di disciplina applicabile ( come dare rilievo all'elemento volitivo in caso, ad esempio, di determinazione erronea o non spontanea), ma anche di possibile trasferimento sul terreno processuale del principio di cui all'art. 1322, comma 2°, c. c.
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