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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-01142015-103908


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FAGGIONI, DANIELE
URN
etd-01142015-103908
Titolo
IL DIVORZIO IMPOSTO
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Favilli, Chiara
Parole chiave
  • mutamento di sesso di un coniuge
Data inizio appello
05/02/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il seguente lavoro si concentra prettamente sul problema del “divorzio imposto”, ossia sullo scioglimento automatico del vincolo coniugale dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso, in quanto verrebbe a crearsi un matrimonio same-sex.
Per prima cosa va fatto riferimento alla “necessaria differenza di sesso tra i nubendi per contrarre matrimonio”. In un contesto europeo, come quello in cui si trova l’ordinamento italiano, ove si stanno allentando sempre più le varie ostruzioni ad un matrimonio omosessuale, soprattutto alla luce dei principi antidiscriminiatori e di pari opportunità presenti a livello comunitario. Sarà certamente utile in quest’ambito un’analisi della disciplina, in merito ai requisiti essenziali del matrimonio nella legislazione italiana, affinché si possa capire dove rinvenire il divieto per persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio. Si può notare come la differenza di sesso tra i coniugi sia richiesta (implicitamente) dal codice civile e come tale diversità risulti dall’interpretazione dell’art.29 Cost. Proprio tale art.29 Cost costituisce il fondamento della necessaria diversità di sesso tra i coniugi e fino a quando non muterà la sua interpretazione non saranno possibili leggi sul matrimonio omosessuale, in quanto non supereranno il vaglio di legittimità costituzionale. Il tutto in contrasto con la legislazione europea, che, seppur lasciando in ambito familiare la competenza ai Parlamenti nazionali, enuncia la fine delle discriminazioni fondate sulla sessualità: ciò si può notare nella CEDU (artt. 14, 8, 12), nella Carta di Nizza (artt.7, 9, 21) e nella giurisprudenza europea.
Dopo aver visto la necessaria diversità di sesso per i coniugi nell’ordinamento italiano, diviene automatico chiedersi: “che succede se uno dei due coniugi cambia sesso”? E’ a questo punto che entra in scena il divorzio imposto, con lo scioglimento immediato del vincolo coniugale, come disposto nella L.898/1970. Innanzitutto va messo in evidenza come la rettificazione di sesso è un procedimento lungo che si svolge in varie fasi e dinanzi al Tribunale; il che mette in mostra la condizione difficile in cui si trovano i transessuali, che devono ricorrere all’operazione di cambiamento del proprio sesso per vedersi riconoscere l’appartenenza all’altro sesso ed ottenere di conseguenza un nome adeguato al nuovo sesso; infatti in Italia occorre la rettifica del sesso per mutare il proprio nome con quello di uno del sesso opposto, a differenza di quello che accade per esempio in Germania ove non è necessario un intervento invasivo come quello chirurgico. La rettificazione di sesso (e di conseguenza il divorzio imposto) è stata trattata nella Sentenza della Corte Cost. 170/2014, ove si afferma l’illegittimità costituzionale del divorzio imposto, per contrasto con l’art.2 Cost., nella parte in cui non consente alla coppia (ora omosessuale) di poter continuare e veder riconosciuto giuridicamente il loro rapporto; si mette cioè in evidenza come per le coppie omosessuali, che sono formazioni sociali rientranti nell’art.2 Cost., non vi è alcuna possibilità di dar vita ad una vita di coppia giuridicamente regolata. Il divorzio imposto, a differenza degli altri casi di divorzio previsti dalla L.898/1970, non richiede una domanda giudiziale né una pronuncia ad hoc, tanto che viene visto come “divorzio automatico”; il che lede inevitabilmente il diritto di difesa del coniuge estraneo, che vede la fine dell’unione coniugale anche nel caso in cui la sua volontà sia diversa. Infine, il divorzio automatico si pone in contrasto con diritti fondamentali della persona, quali il diritto al matrimonio (in quanto l’unione coniugale termina senza alcuna rilevanza della volontà dei coniugi) e il diritto all’identità personale (in quanto costringerebbe il coniuge transessuale a dover rinunciare ad un diritto inviolabile della persona: il diritto al matrimonio e il diritto all’identità personale), alla luce del fatto che si ha ora un nuovo concetto di identità sessuale, che fa riferimento non solo al sesso biologico ma anche alla psiche.
Di conseguenza, il divorzio imposto mette in luce l’importante tema delle unioni omosessuali e in generale delle coppie di fatto: difatti in Italia manca una qualsiasi disciplina per le unioni di fatto, il che diventa problematico non tanto per le coppie etrosessuali (che, nel caso in cui vogliano regolamentare la prorpia vita di coppia, possono ricorrere all’istituto matrimoniale) ma soprattutto per le coppie omosessuali (che possono disciplinare la prorpia vita di coppia solo con l’esistenza di una normativa, ora assente, sulle unioni di fatto). Ribadendo come nella legislazione italiana non sia contemplato il matrimonio same-sex, molti omosessuali hanno deciso di sposarsi in Paesi ove sia riconosciuto il matrimonio omosessuale, richiedendo in seguito la trascrizione della loro unione nei Registri italiani dello stato civile; emblematica in tal senso è la decisione del Tribunale di Grosseto (9/4/2014) che ritiene valida la trascrizione del matrimonio omosessuale nei Registri italiani, faacendo riferimento a varie motivazioni, quali soprattutto discriminazioni fondate sulla sessualità. Ritornando al tema delle coppie di fatto, numerose sono state le proposte di legge su tali unioni (esempio i DICO), ma esse non sono mai entrate nel nostro panorama legislativo per svariati motivi, quali l’incompletezza di tali proposte o la fine della legislatura. Con il passaggio dall’unione coniugale ad una coppia di fatto (il che avviene col divorzio imposto) i due ex coniugi perdono vari diritti quali per esempio il diritto alla casa familiare o alla comunione dei beni, mentre rimane immutato il loro rapporto e i relativi diritti/obbligli verso i figli. Per questo, vista l’impossibilità del matrimonio omosessuale, occorre una legge che riconosca e disciplini le coppie di fatto, soprattutto per gli omosex che non hanno altra via per vedere trattata giuridicamente la loro relazione.
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