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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-01102019-112108


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
TRAPANI, NICOLA
URN
etd-01102019-112108
Titolo
"IL TRANSFER PRICING" NEI GRUPPI AZIENDALI: IL CASO INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO
Relatori
relatore Prof. Greco, Giulio
Parole chiave
  • prezzo di trasferimento
  • Ineos Manufacturing Italia S.p.A.
  • gruppi aziendali
Data inizio appello
26/02/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
26/02/2089
Riassunto
Il mio elaborato ha affrontato la tematica dei Gruppi Aziendali, concentrandosi sull'argomento del "prezzo di trasferimento". E' sostanzialmente diviso in tre parti. Una prima dove viene presentato e definito in dottrina economica, il Concetto di Gruppo e di Bilancio Consolidato. una seconda parte dove si procede alla descrizione del Gruppo INEOS, specificandone la aree di azione, i mercati di competenza e le attività svolte, oltre ovviamente alla composizione del Gruppo. Questa parte si conclude con la presentazione del Bilancio Consolidato. Successivamente si passa a descrivere la nostra azienda target la INEOS Manufacturing Italia S.p.A facente parte del Gruppo, dove ho avuto l'opportunità di stage con la quale ho potuto reperire documenti e informazioni utili alla mia ricerca ai fini della mia Tesi di Laurea. la parte conclusiva tratta l'argomento principale ovvero la tematica del "transfer princing". Qui viene trattata l'analisi di congruità del suddetto elemento nel rapporto tra la Manufacturing ed il Gruppo. E' importante sottolineare come l'azienda target agisca da Tolling Company fornendo alla consociata un esclusivo servizio in conto lavorazione. una volta rifatturati i costi ordinari e straordinari alla consociata sul reddito operativo netto viene applicato un mark-up come corrispettivo per i servizi resi. Sia la proprietà delle materie prime che il prodotto finito appartiene sempre alla consociata. Nella fattispecie, il fulcro della valutazione del prezzo di trasferimento è il concetto di “valore normale” di un bene o servizio, ossia “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione” . Quest’ultima definizione introduce una importante precisazione. Infatti si discute in questa sede come le operazioni infragruppo devono essere concluse condizioni e termini similari a quelle di libera concorrenza sul mercato. Affinché ciò sia rispettato, si ricorre alla consultazione delle linee guida dettate dall’OCSE, l’organo sovranazionale che salvaguarda le dinamiche economiche degli stati che ne fanno parte aventi in comune un’economia di mercato. Come precedentemente trattato nel capitolo 1, l’ OCSE è l’unico organo in grado di influire sulla regolarità e congruità o meno di un prezzo di trasferimento e stabilire se questo sia conforme alle condizioni di libero mercato. Ciò che dunque verrà svolta, è un’analisi volta a determinare una corretta politica di transfer pricing, per le società coinvolte nelle operazioni infragruppo. La nostra analisi ovviamente si concentrerà sulla congruità secondo i parametri e principi emanati dall’OCSE, sul prezzo di trasferimento tra INEOS Manufacturing Italia S.p.A. e la INEOS Derivatives France Ltd. in particolare sul markup che viene praticato in aggiunta alla fatturazione dei costi del “Servizio in Conto Lavorazione” che la prima svolge nei confronti delle seconda.
È opportuno specificare che il motivo dello studio sul quale ci stiamo focalizzando, ai fini di stabilire la congruità del prezzo di trasferimento, ossia quello di assolvere agli oneri documentali previsti dall’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, e dal relativo Provvedimento di attuazione emanato dal Direttore Agenzia delle Entrate in data 29 settembre 2010. Il predetto articolo ha previsto, infatti, la disapplicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, qualora, nel corso di una attività di controllo o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate. Più nel dettaglio, il Provvedimento del 29 settembre 2010 ha stabilito che, per le imprese controllate appartenenti ad un Gruppo multinazionale, la documentazione idonea per accedere al regime di esonero dall’applicazione delle sanzioni è esclusivamente costituita da un documento denominato “Documentazione Nazionale”, la cui articolazione ed i cui contenuti sono indicati all’articolo 2.2. del Provvedimento medesimo.
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